Assicurazioni
La sicurezza nella
pratica sportiva è fondamentale per tutte le associazioni e società sportive
che hanno voglia di pianificare attività strutturate e interessanti. Per
offrire un evento sportivo curato e in grado di mettere le persone nella
condizione di praticare le attività con serenità è indispensabile curare l’agibilità
e la manutenzione delle strutture, ma anche offrire una tutela assicurativa su
infortuni, eventi gravi e risarcimenti.
Per mettere i nostri
affiliati nella condizione di tutelare i propri iscritti dai rischi
di eventi accidentali lesivi, la POLISPORTIVA FUTURA BASKETBALL valuta
periodicamente accordi assicurativi che permettano di organizzare
iniziative e manifestazioni in sicurezza e con passione.
Lo Sport come valore,
benessere sociale e qualità della vita è SPORT IN SICUREZZA
ASD POLISPORTIVA FUTURA
BASKETBALL è assicurata in convenzione con lo CSEN.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A maggior precisazione dell’art.
21 “Oggetto dell’Assicurazione” delle Norme che regolano l’assicurazione
infortuni, l'assicurazione vale per gli iscritti al camp nelle date concordate.
L’assicurazione opera senza
limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività sportive e del
tempo libero previste fra le finalità statutarie dello CSEN siano svolte sotto l’egidia
del Contraente in occasione ed in circostanze previste dai regolamenti
sportivi, dai calendari o da accordi delle Associazioni purchè definiti in data
certa antecedente all’evento che ha generato l’infortunio cosi come previsto
dall’Art.3 comma terzo del Decreto.
ASSICURATI
L'assicurazione vale per le
persone appartenenti alle seguenti categorie:
A) ISCRITTI, ADDETTI
SOMME ASSICURATE
L’Assicurazione è prestata
per ciascuna persona di ogni categoria sulla
base delle somme assicurate
qui di seguito riportate:
A) MORTE € 80.000=
(ottantamila/00)
INVALIDITA’ PERMANENTE €
80.000= (ottantamila/00)
con franchigia fissa ed
assoluta del 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero tranne che
per le specialità pericolose per le quali la franchigia verrà applicata nella
misura del 9%.
L'assicurazione è prestata
nei confronti delle persone appartenenti alle categorie indicate nel presente
allegato, per le somme ivi riportate. Tali persone devono trovarsi in condizioni
di assicurabilità ai sensi delle Norme di polizza.
Ciò premesso il Contraente è
esonerata dall'obbligo:
della denuncia della
generalità delle persone assicurate.
Per l'identificazione di
tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri o dei registri di
amministrazione del Contraente. . La Contraente si impegna a tale fine ad
esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di
effettuare accertamenti e controlli
della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli
Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che
dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto dell’Art. 18 “Persone non
assicurabili” delle Norme comuni ai moduli e dell’Art.29 “Criteri d’indennizzabilità”
delle Norme che regolano l’assicurazione infortuni.
Permane invece l’obbligo
per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso
avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente
polizza.
DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITA’
PERMANENTE
Nel caso che l’infortunio
residui postumi invalidanti di natura permanente questi verranno determinati
secondo la Tabella Lesioni annessa al Decreto detratta la franchigia operante
per le specialità sportiva praticata.
In caso di presenza di
lesioni non classificate nella Tabella allegata al Decreto si farà riferimento
alla valutazione presente nella tabella ANIA.