assicurazioni - All Star Basketball

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Assicurazioni
La sicurezza nella pratica sportiva è fondamentale per tutte le associazioni e società sportive che hanno voglia di pianificare attività strutturate e interessanti. Per offrire un evento sportivo curato e in grado di mettere le persone nella condizione di praticare le attività con serenità è indispensabile curare l’agibilità e la manutenzione delle strutture, ma anche offrire una tutela assicurativa su infortuni, eventi gravi e risarcimenti.
Per mettere i nostri affiliati nella condizione di tutelare i propri iscritti dai rischi di eventi accidentali lesivi, la POLISPORTIVA FUTURA BASKETBALL valuta periodicamente accordi assicurativi che permettano di organizzare iniziative e manifestazioni in sicurezza e con passione.
Lo Sport come valore, benessere sociale e qualità della vita è SPORT IN SICUREZZA
ASD POLISPORTIVA FUTURA BASKETBALL è assicurata in convenzione con lo CSEN.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A maggior precisazione dell’art. 21 “Oggetto dell’Assicurazione” delle Norme che regolano l’assicurazione infortuni, l'assicurazione vale per gli iscritti al camp nelle date concordate.
L’assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività sportive e del tempo libero previste fra le finalità statutarie dello CSEN siano svolte sotto l’egidia del Contraente in occasione ed in circostanze previste dai regolamenti sportivi, dai calendari o da accordi delle Associazioni purchè definiti in data certa antecedente all’evento che ha generato l’infortunio cosi come previsto dall’Art.3 comma terzo del Decreto.
ASSICURATI
L'assicurazione vale per le persone appartenenti alle seguenti categorie:
A) ISCRITTI, ADDETTI
SOMME ASSICURATE
L’Assicurazione è prestata per ciascuna persona di ogni categoria sulla
base delle somme assicurate qui di seguito riportate:
A) MORTE € 80.000= (ottantamila/00)
INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000= (ottantamila/00)
con franchigia fissa ed assoluta del 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero tranne che per le specialità pericolose per le quali la franchigia verrà applicata nella misura del 9%.
L'assicurazione è prestata nei confronti delle persone appartenenti alle categorie indicate nel presente allegato, per le somme ivi riportate. Tali persone devono trovarsi in condizioni di assicurabilità ai sensi delle Norme di polizza.
Ciò premesso il Contraente è esonerata dall'obbligo:
della denuncia della generalità delle persone assicurate.
Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri o dei registri di amministrazione del Contraente. . La Contraente si impegna a tale fine ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto dell’Art. 18 “Persone non assicurabili” delle Norme comuni ai moduli e dell’Art.29 “Criteri d’indennizzabilità” delle Norme che regolano l’assicurazione infortuni.
Permane invece l’obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.
DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE
Nel caso che l’infortunio residui postumi invalidanti di natura permanente questi verranno determinati secondo la Tabella Lesioni annessa al Decreto detratta la franchigia operante per le specialità sportiva praticata.
In caso di presenza di lesioni non classificate nella Tabella allegata al Decreto si farà riferimento alla valutazione presente nella tabella ANIA.

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